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Dott.ssa Eleonora Benatti Psicologa

Valutazione della capacità a testimoniare 

Art. 196 cod. proc. penale: 

1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.

2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio, può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell’esame testimoniale non precludono l’assunzione della testimonianza.

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Definizione di “capacità a testimoniare” – Weissman (1991):

“insieme di requisiti essenzialmente individuali che consistono nella capacità di percepire i fatti in modo accurato, quindi capacità di osservare e recepire impressioni accurate dell’evento, collegare le informazioni tra loro e ricordarle, cioè memoria sufficiente per conservare le varie osservazioni, comprendere un giuramento, ovvero capacità di discernere la verità dalla menzogna, di comprendere le conseguenze dei falsi giuramenti, comunicare basandosi su una personale e realistica conoscenza dei fatti, cioè capacità di comunicare il ricordo dell’osservazione e di comprendere semplici domande sull’accaduto”.

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Quindi, se il giudice ritiene che possano esistere dei motivi di pregiudizio rispetto alla capacità del soggetto di rendere testimonianza, tale idoneità viene valutata da un esperto.

Quest’ultimo dovrà vagliare diversi aspetti cognitivi e personologici del testimone, al fine di accertare se non vi siano ostacoli relativamente a:

  • fattori cognitivi: deficit di memoria, compromissioni percettive, etc;

  • eventuali deficit nella comprensione e nella produzione verbale;

  • eventuale compromissione o assenza di sviluppo dell’esame di realtà, cioè incapacità di distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è;

  • livelli di suggestionabilità;

  • capacità di riconoscere ed interpretare i propri stati mentali e quelli altrui;

 

Soprattutto nei casi in cui il soggetto testimone è un minore, è richiesta particolare attenzione, non solo perché è fondamentale essere certi della capacità di questo di rendere testimonianza ma anche, e soprattutto, perché occorre accertarsi che l’essere sottoposti a una procedura testimoniale sia sopportabile in termini psicologici dal bambino.

 

In caso di minori testimoni, assumono particolare importanza le dinamiche parentali, che possono plausibilmente influenzare il minore nella sua testimonianza.

 

Ogni professionista che si trovi a operare in indagini che coinvolgano minori può appoggiarsi alle seguenti linee guida:

 

 

 

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