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Dott.ssa Eleonora Benatti Psicologa

Valutazione dell'incapacità naturale

Art. 428 codice civile:

"Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si trovi ad essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore […]."

 

 

 

Nei casi in cui un soggetto, nonostante sia legalmente capace, cioè maggiorenne e non interdetto, non sia però capace di valutare adeguatamente le conseguenze delle sue azioni, tale soggetto viene definito affetto da “incapacità naturale”.

 

Possono rientrare in questa classificazione quei soggetti che sono affetti da malattie organiche (come un malato grave o un anziano), cronicamente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcool, affetti da disabilità mentale o qualunque altra condizione che ne comprometta la capacità di intendere e di volere.

 

Va distinta l’incapacità naturale transitoria da quella permanente.

 

In ambito civile, una dichiarazione di incapacità naturale al momento del compimento di un atto giuridico (ad esempio un testamento o una transazione finanziaria) rende annullabile l’atto stesso.

 

In ambito penale, una dichiarazione di incapacità naturale al momento del compimento di un reato, rende la persona non punibile per il fatto commesso in quanto priva della capacità di intendere e di volere.

Nel caso in cui il suddetto soggetto, invece, venisse dichiarato parzialmente capace di intendere e volere, verrebbe sì condannato, ma con una pena ridotta.

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